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Solo maschi a giudicare Il Tar annulla il concorso

Solo maschi a giudicare  Il Tar annulla il concorso

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i Daniele Oppo

Ferrara «La non corretta composizione della commissione, nonché la fissazione di criteri di valutazione di titoli e pubblicazione, illogici e irragionevoli non può che determinare l’integrale caducazione della procedura concorsuale».

È una parte delle motivazioni con le quali il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna ha annullato un concorso dell’Università di Ferrara per l’assegnazione di un posto da ricercatore a tempo determinato della durata di 36 mesi nel settore Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.

La decisione nasce dal ricorso di una delle partecipanti, che si è vista “battuta” da un’altra aspirante ricercatrice, parte controinteressata nella causa davanti ai giudici amministrativi.

Da quanto emerge dalla sentenza, la commissione era composta da soli uomini, senza che nessuno di essi, peraltro, fosse esperto nella materia di concorso, violando così le norme sulla parità di genere e anche quelle in merito alla tendenziale presenza di esperti della materia nella formazione delle commissioni stesse. Esperti che, rilevano i giudici, c’erano ed erano a disposizione dell’Università: due professoresse «che avrebbero potuto consentire anche il rispetto della parità di genere». E, invece, «senza alcuna motivazione si è ritenuto di privilegiare personale tutto maschile» e tutto appartenente a un settore scientifico disciplinare diverso da quello per il quale è stato indetto il concorso. La commissione così formata, scrivono sempre i giudici, «non può assicurare quell’adeguata esperienza nella valutazione dei candidati che deve caratterizzare i componenti della commissione».

Contestati anche i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati e delle candidate, considerati illogici e irragionevoli perché pensati in modo da «non consentire la effettiva valorizzazione del profilo esperienziale». In particolare era possibile raggiungere il limite massimo di punteggio attribuibile per l’esperienza maturata come coordinatore e infermiere con pochi anni di servizio, e in questo modo sia la ricorrente - con più anni di lavoro - che la vincitrice del concorso hanno potuto raggiungere entrambe i massimali.

Per i giudici anche i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono parzialmente da censurare, perché «non hanno consentito alcuna valorizzazione degli ulteriori aspetti indicati come rilevanti» dal bando di concorso, ossia «l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico delle pubblicazioni stesse».

Da rilevare, come sottolineato nel ricorso e ripreso dai giudici, che per il concorso in questione la prima commissione che venne formata si sciolse dopo aver «constatato l’impossibilità di conciliare le posizioni assunte dai suoi componenti proprio in ordine alla fissazione dei criteri di valutazione». l

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