Ferrara, Teatro condannato per comportamento antisindacale
Violati gli obblighi di informativa per il caso Morelli, la Fondazione deve risarcire 5mila euro
Ferrara Condotta antisindacale c’è stata, da parte della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, nell’ambito del mancato rinnovo del contratto a termine della sua dipendente Morena Morelli. C’è stata quando, nelle riunioni del 24 maggio e del 16 settembre, «non ha fornito complete informazioni riguardo al piano occupazionale e le sue variazioni». E c’è stata anche quando «non ha dato seguito alla richiesta di incontro della Slc Cgil». Per questo, è condannata a risarcire il danno di immagine al sindacato con 5mila euro, a fronte di una richiesta della controparte di 50mila euro.
Così ha stabilito il giudice del lavoro Alessandra De Curtis, accogliendo in parte il ricorso presentato dal sindacato che contestava all’Ente una serie di violazioni. Se il Tribunale ha dato ragione ai ricorrenti sul mancato rispetto degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 48 del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo aziendale (Morelli venne avvisata telefonicamente della mancata conferma, dopo 30 anni di lavoro, solo il 31 luglio, e nessuna delle due dipendenti comunali interpellate dal giudice ha saputo fornire spiegazioni su questo ritardo), non ha invece riconosciuto la condotta antisindacale riguardo alla vincolatività del piano occupazionale, in quanto questo documento a valenza pluriennale «non è frutto di un accordo negoziale vincolante tra le organizzazioni sindacali e il Teatro».
Il Giudice ha anche osservato che il comportamento sindacale accertato riguarda il periodo antecedente il 17 ottobre 2024, data in cui il nuovo direttore generale Carlo Bergamasco, ricevuta procura speciale dalla Fondazione «si è subito posto in contatto con il segretario di Slc Cgil Ferrara Fabio Artosi per riattivare il confronto con la sigla sindacale, anche in merito alle modifiche della pianta organica, riconoscendo spontaneamente la violazione delle norme di fonte negoziale e chiedendo esplicitamente di fissare un incontro». Invece il fatto che il precedente Cda fosse in scadenza, sottolinea il giudice, non lo esimeva dal dovere di fornire le informazioni richieste, «dal momento che le decisioni in materia di personale erano già state assunte».
Il giudice ha comunque respinto la contestazione dei ricorrenti secondo cui il mancato rinnovo del contratto alla dipendente fosse dovuto al suo ruolo di delegata sindacale. Su questo punto «nessun elemento concreto è emerso», non solo perché nelle «vertenze sindacali i rapporti con la Fondazione si sono sempre mantenuti su di un piano di fisiologico confronto», ma vi è «anzi prova del fatto contrario, e cioè che la Fondazione non avesse ragioni di effettuare discriminazioni ai danni di iscritti alla Slc Cgil» considerato che nello stesso anno altri due lavoratori iscritti al sindacato erano stati stabilizzati o promossi. Il mancato rinnovo, aggiunge il giudice, va ricondotto alla necessità «di apportare ulteriori cambiamenti al settore comunicazione e promozione» soprattutto potenziando l’utilizzo di mezzi digitali «con un quantomeno parziale svuotamento delle mansioni della lavoratrice Morelli».
Sulla richiesta del sindacato, infine, di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale della Fondazione, ovvero il mancato rinnovo del contratto, il giudice rimette la palla al centro. Se da un lato «affermare che, se l’informativa fosse stata completata a giugno, Morena Morelli non avrebbe subito il mancato rinnovo del contratto a termine, costituisce, all’esito della presente cognizione sommaria e salvo più approfondito esame, un salto logico che non convince», dall’altro, l’oggetto del ricorso, non era il reintegro della lavoratrice ma la «capacità e libertà di azione nonché l’immagine e la credibilità del sindacato che - come detto - avrebbe dovuto essere tempestivamente informato per consentirgli l’esame e il confronto previsti dalla contrattazione collettiva a tutela dei lavoratori». Da qui, dunque, la condanna per condotta antisindacale, mentre la richiesta di reintegro del posto di lavoro potrà essere affrontata in altra sede: «Fermo restando che le decisioni della Fondazione in merito alla posizione della lavoratrice potranno comunque essere oggetto di valutazione nell’ambito di un giudizio individuale eventualmente intrapreso dalla lavoratrice interessata».