Non ci fu violenza sessuale. Per il ferrarese imputato piena assoluzione
La pm aveva chiesto quattro anni, focus sulla manifestazione del diniego. La ragazza aveva dichiarato infatti di aver rifiutato un secondo rapporto dopo il primo occasionale
Ferrara Assolto perché il fatto non costituisce reato, una attestazione di innocenza che è andata anche oltre la richiesta della difesa che puntava invece sulla contraddittorietà o insufficienza della prova. Con questa formula dunque è caduta l’accusa di violenza sessuale per la quale un 29enne residente a Ferrara era finito a processo per fatti risalenti al 2021. La requisitoria della pm Ombretta Volta, che aveva chiesto una condanna a quattro anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche, era stata incentrata sul fatto che il diniego della donna ad avere un rapporto sessuale fosse stato espresso chiaramente, come emerso da un messaggio che aveva inviato all’imputato mentre tornava a casa: “Se non mi andava è inutile che mi forzavi, infatti dopo questa cosa non ci sarà una prossima volta”.
I due avevano fatto amicizia online e poi si erano incontrati a casa di lui a Ferrara, una città diversa dal luogo di residenza della donna. C’era stato un primo rapporto sessuale, consenziente - aveva ammesso la ragazza - che però non aveva gradito; così quando lui le aveva proposto di rifarlo aveva rifiutato. L’uomo avrebbe invece insistito fino a bloccarle i polsi e ad avere con lei un secondo rapporto. La ragazza aveva anche spiegato di essere rimasta in quella casa fino al mattino seguente perché a quell’ora tarda non c’erano mezzi pubblici e non sapeva dove andare, ma aveva poi subito comunicato al ragazzo il suo sentirsi forzata, circostanza che aveva poi confidato alle amiche, fino a sporgere denuncia ai carabinieri.
Nel corso della requisitoria la pm ha definito credibile e sincero il racconto della giovane, che aveva ammesso il consenso al primo rapporto e ribadito l’importanza di riconoscere che un rapporto anche iniziato in modo consensuale si debba immediatamente interrompere non appena viene manifestato il diniego, a fronte di casi non infrequenti di processi per violenza sessuale in cui l’ago della bilancia dipende dall’accertamento del consenso della parte offesa .