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Ferrara, militare sospeso dal servizio perché non vaccinato. Il Tar: «Provvedimento legittimo»

Alessandra Mura
Ferrara, militare sospeso dal servizio perché non vaccinato. Il Tar: «Provvedimento legittimo»

Respinto il ricorso di un maresciallo in servizio al Coa di Poggio Renatico

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Ferrara Era stato sospeso dal servizio, con perdita del diritto allo stipendio e dell’assegno alimentare, perché non si era sottoposto alla vaccinazione anticovid, rifiutando di firmare il consenso informato. Contro questo provvedimento un maresciallo dell’Aeronautica militare in forze al Coa di Poggio Renatico si era rivolto al Tar del Lazio per chiederne l’annullamento.

Ma i giudici gli hanno dato torto e respinto il ricorso richiamando le circostanze imposte da una situazione emergenziale, ovvero la pandemia in atto e la necessità di tutelare un bene primario come la salute pubblica. «Il sacrificio imposto – scrivono i giudici della Sezione 1B di Roma richiamando principi già espressi dalla Corte Costituzionale – non ha ecceduto in quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus», mentre «la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale» ha determinato «la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio».

Nel suo ricorso il militare aveva spiegato di aver rifiutato di firmare il consenso informato poiché al centro vaccinale il personale medico non gli aveva fornito «spiegazioni chiare sui benefici e sui rischi a breve e a lungo termine del vaccino, né sulle analisi opportune per escludere eventuali effetti negativi, nonostante avesse segnalato un problema di battiti cardiaci accelerati». Il rifiuto alla inoculazione del vaccino dunque, sosteneva la difesa del maresciallo, non era dipesa direttamente dalla sua volontà, ma dal medico che, in assenza del consenso informato, non aveva proceduto alla vaccinazione. Una giustificazione infondata, hanno replicato i giudici, poiché «in un sistema normativo in cui non è possibile inoculare il vaccino senza la sottoscrizione del consenso, il rifiuto di tale sottoscrizione, con tutta evidenza, equivale al rifiuto del vaccino». Così come «la normativa speciale in questione non prevede che la vaccinazione contro l’infezione da Sars-Cov-2 sia preceduta dalla effettuazione di esami diagnostici o di visite specialistiche preliminari», dato che «l’obbligo vaccinale in questione è stato previsto direttamente dalla legge ed è effettuabile senza tali incombenze», come già stabilito dal Consiglio di Stato.

Il maresciallo sosteneva poi che la direttiva di Stato Maggiore della Difesa che sanciva la sospensione fosse illegittima, poiché secondo il Codice di ordinamento militare il rapporto di lavoro può essere interrotto solo in base a disposizioni del codice stesso, che non includono la mancata vaccinazione. Ma il Codice militare, ribattono i giudici, «può essere derogato da un’altra norma primaria emanata successivamente e avente natura speciale». Tanto più che «la previsione di un obbligo rafforzato, nei confronti di particolari categorie di lavoratori e professionisti, trova la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali (formazione, protezione di individui e collettività, tutela dell’assetto sociale ed economico, sicurezza) che lo Stato affida alla cura di tali categorie».

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