Musica in spiaggia a Lido Spina, vince il Malua: il Consiglio di Stato boccia il Tar
Non dimostrata la concorrenza tra Barracuda e stabilimenti
Lido Spina Che Barracuda e Malua condividano lo stesso “bacino d’utenza” e che siano dunque in concorrenza è una circostanza non provata «in maniera rigorosa, puntuale e documentata». Perciò la discoteca Barracuda non aveva alcun interesse legittimo a presentare ricorso contro il regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee delle relative autorizzazioni rilasciate allo stabilimento balneare Malua per le serate organizzate nella stagione estiva.
Il Consiglio di Stato ribalta il giudizio del Tar dell’Emilia-Romagna e mette de la parola fine su una questione che ha creato non poche tensioni tra gli operatori balneari e i gestori di locali dei lidi di Comacchio. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato dal Comune e dalla società che gestisce il Malua e hanno riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che il primo ricorso presentato dal Barracuda fosse improcedibile o, comunque, inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La questione è stata risolta sotto due diversi profili. Uno è, appunto, quello della mancata prova, da parte del Barracuda, della effettiva concorrenza – divenuta in ipotesi “sleale” grazie alle contestate deroghe comunali sugli spettacoli notturni – con il Malua. Anzi, i giudici del Consiglio di Stato ritengono che sia stato il Barracuda stesso, nelle affermazioni rese in sede di giudizio, a distinguere le attività delle due società, qualificando quella di «spettacolo temporaneo svolta in orario notturno» dal Malua come «piccola componente del modello economico complessivo» dello stabilimento balneare. E non basta la vicinanza geografica e la contemporaneità degli eventi a provare che la clientela si sovrapponga.
C’è, poi, una questione più tecnica e anche precedente. Il Consiglio di Stato ritiene che il Barracuda non potesse nemmeno impugnare il regolamento comunale, perché in sé quello strumento non è idoneo a pregiudicare un interesse dei singoli. Lo erano invece le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Comune al Malua nel 2023 e nel 2024, in applicazione del regolamento. Ebbene, se è vero che queste sono state impugnate per essere dichiarate illegittime, la discoteca lo ha fatto dopo che ormai avevano dispiegato i loro effetti. Il Barracuda avrebbe allora dovuto chiedere la dichiarazione di illegittimità di quei due atti almeno ai fini risarcitori, mostrando di aver subito un pregiudizio a causa delle autorizzazioni comunali. Cosa che non è stata fatta. E quindi il ricorso, per il Consiglio di Stato, era da dichiarare improcedibile fin da subito.
«Non c’è concorrenza sleale, andremo avanti con le serate – afferma con evidente soddisfazione l’avvocato Giuliano Onorati, legale del Malua –. È stato accolto un motivo dell’appello del Comune di Comacchio e un motivo del nostro appello. Il Barracuda e gli stabilimenti balneari non si fanno concorrenza, hanno un pubblico diverso e quindi il Barracuda non può prendersela con gli stabilimenti balneari che gestiscono gli eventi. Abbiamo sempre sostenuto che le serate vengono organizzate nei limiti dei regolamenti previsti dalla Regione e molte attività hanno aderito a questo ricorso».
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