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Chiostro “proibito” in corso Giovecca a Ferrara, i giudici danno ragione ai condòmini

Daniele Oppo
Chiostro “proibito” in corso Giovecca a Ferrara, i giudici danno ragione ai condòmini

Per il Consiglio di Stato il cancello del condominio Sant’Anna è legittimo: Comune sconfitto e ribaltata la sentenza del Tar

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Ferrara Quel cancello poteva essere installato e il Comune non aveva alcun diritto per ordinarne la demolizione. Il Consiglio di Stato ha posto fine a un’annosa diatriba sorta tra Palazzo municipale e il condominio Sant’Anna sulla possibilità di chiudere l’accesso di via Laurenti al chiostro dell’omonima piazzetta dove un tempo sorgeva l’ospedale. I giudici amministrativi romani hanno deciso in senso favorevole ai condòmini, accogliendo il ricorso di uno di essi contro la sentenza con la quale il Tar dell’Emilia-Romagna si era invece pronunciato a favore del Comune.

La vicenda

Tutta la vicenda ha origine nella metà degli anni Novanta del secolo scorso, quando l’Immobiliare Prestige aveva effettuato l’intervento di riqualificazione del complesso dell’ex Sant’Anna, ricavandone alcune decine di appartamenti e qualche ufficio. Nella convenzione stipulata con il Comune nel 2006 era anche stabilito che, in cambio di uno sconto sugli oneri di urbanizzazione, doveva essere garantito il passaggio pubblico all’interno del chiostro, che dalla piazzetta sfocia in corso Giovecca. Questa garanzia sarebbe dovuta arrivare a seguito di una nuova convenzione, da stipulare entro 10 anni, cosa che alla fine non è mai avvenuta, nonostante le continue e ripetute sollecitazioni da parte del Comune (che non ha mancato di sottolineare tale aspetto della vicenda). Nel frattempo, per far fronte ad atti vandalici e frequentazioni non molto gradite, i condòmini avevano deciso di limitare l’accesso al chiostro installando appunto un cancello. Nel 2019 la Polizia municipale fece un controllo e constatò che l’accesso non era più libero e, dopo la relativa segnalazione, gli uffici competenti emanarono un ordine di rimozione del cancello, ritenuto abusivo e installato senza la necessaria autorizzazione anche da parte della Soprintendenza, essendo il complesso un bene tutelato.

La sentenza

Il Tar aveva dato ragione al Comune, per il Consiglio di Stato, invece, non aveva titolo per agire, perché l’installazione di un cancello è ritenuta attività edilizia libera, che al massimo è soggetta a comunicazione ma non a regime di autorizzazione. Al più il Comune avrebbe potuto comminare una sanzione per la mancata comunicazione, ma niente di più. 

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