Parcheggio “abbandonato” Il condominio vince il ricorso
Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar: niente arbitrato
Ferrara Il Comune avrebbe dovuto agire già da molti anni per prendere in carico il parcheggio pubblico ed effettuare la manutenzione, la cui mancanza sta danneggiando le autorimesse private che vi stanno sotto. Il Tar ha sbagliato a considerare la vicenda come privatistica e non legata all’interesse pubblico.
Con la sentenza 1938/2026, Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar Emilia-Romagna che nel 2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorso del condominio Fabbri, che coinvolge i civici 162/A-166 di via Giuseppe Fabbri, sostenendo che la controversia andasse devoluta a un arbitrato privato. I giudici d’appello hanno invece stabilito che il caso rientra nella giurisdizione amministrativa e va esaminato nel merito.
La vicenda nasce dalla convenzione urbanistica che nel 2000 venne stipulata tra il Comune e la società Immobiliare Fabbri Srl per la realizzazione di urbanizzazioni nella zona Ippodromo – via Goretti – via del Campo, tra cui un parcheggio pubblico costruito sopra una serie di autorimesse poi divenute parte del condominio ricorrente.
Dopo la fine dei lavori nel 2008, il Comune ha aperto il parcheggio al pubblico, installando segnaletica e consentendo l’accesso, ma non ha mai adottato l’atto formale di presa in carico previsto dalla convenzione. Secondo il condominio, ciò avrebbe comportato anni di mancata manutenzione e danni alle autorimesse sottostanti. Nel 2023 il condominio ha diffidato il Comune chiedendo di intervenire, tuttavia l’amministrazione si è limitata a comunicare l’avvio di «approfondimenti istruttori» senza assumere decisioni. Quando la vicenda è approdata al Tar, il Comune ha eccepito la presenza di una clausola compromissoria nella convenzione, sostenendo che il contenzioso dovesse essere rimesso agli arbitri. Il Tar ha accolto questa impostazione dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha però ribaltato l’impianto del primo giudice. Secondo la quarta sezione, l’obbligo del Comune di assumere in carico le opere di urbanizzazione non ha natura privatistica e non dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione: si tratta invece di un dovere connesso alla funzione pubblica di gestione delle infrastrutture, dunque un obbligo “indisponibile”. Proprio questa natura rende la controversia non compromettibile davanti ad arbitri e sottrae il diritto a qualsiasi termine di prescrizione.
In sostanza, l’inerzia del Comune non può tradursi in un’estinzione dell’obbligo, né può essere oggetto di una valutazione privatistica. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del Tar e ha rimesso la causa al giudice di primo grado per decidere finalmente nel merito se il Comune sia rimasto inadempiente e se debba assumere la gestione del parcheggio e risarcire eventuali danni.l
Daniele Oppo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
