Buoni fruttiferi postali scaduti a Pilastri. Giudice le dà torto e perde tutto
Venticinque anni fa la donna investì 50mila euro di risparmi. Il termine per il prelievo era però nel 2007, con prescrizione decennale
Pilastri Pensava di aver accumulato un’ingente somma di denaro e di poterla prelevare senza problemi. Ma per una risparmiatrice del Ferrarese, la realtà è andata diversamente: i cinque buoni fruttiferi postali conservarti con cura, per un valore complessivo di 50mila euro, non le sono stati rimborsati in quanto ritenuti prescritti. Una vicenda che potrebbe riguardare molti risparmiatori e che segna un punto fermo nella giurisprudenza locale: il Tribunale di Ferrara ha infatti respinto il ricorso della donna che chiedeva il rimborso dei buoni.
La sentenza, depositata il 9 aprile dal giudice Monica Bighetti, rappresenta il primo caso in Emilia-Romagna in cui vengono applicati gli indirizzi più recenti della Corte di Cassazione in materia di scadenza e prescrizione dei buoni postali.
I titoli erano stati sottoscritti il 3 marzo 2001 nell’ufficio postale di Pilastri, nel Bondenese: cinque buoni da 10mila euro ciascuno. La risparmiatrice, convinta che si trattasse di strumenti con durata ventennale, si era presentata allo sportello nel maggio 2023 per incassarli, ritenendo di essere ancora nei termini. L’operatore, però, aveva negato il pagamento, sostenendo che i buoni fossero già prescritti. Dopo un reclamo rimasto senza esito e un tentativo di mediazione fallito, la donna aveva deciso di rivolgersi al giudice.
Al centro della controversia, la natura dei titoli: secondo quanto accertato in sede giudiziaria, si trattava infatti di buoni della serie AA1, istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Questa tipologia prevedeva una durata di sei anni, con un rendimento del 35% alla scadenza. Il termine naturale, dunque, era fissato al 3 marzo 2007, mentre la prescrizione decennale del diritto al rimborso è maturata il 3 marzo 2017. Di conseguenza, al momento della richiesta, avanzata nel 2023, la possibilità di rimborso era ormai estinta.
Uno dei punti più contestati riguardava la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione. Secondo la donna, questa omissione le avrebbe impedito di conoscere le reale durata dei buoni. Il giudice ha riconosciuto che il documento non era stato consegnato, ma ha ritenuto irrilevante la circostanza ai fini della prescrizione.
Richiamando le recenti pronunce della Cassazione, la sentenza sottolinea che le condizioni dei buoni postali – inclusa la durata – sono stabilite dai decreti ministeriali e rese conoscibili attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La mancata consegna del foglio informativo costituisce quindi un ostacolo di fatto, ma non un impedimento giuridico tale da sospendere o ritardare il decorso della prescrizione.
Non solo. Secondo la Cassazione, infatti, non esiste un nesso causale tra l’eventuale carenza informativa e la perdita del diritto al rimborso: il sottoscrittore è comunque tenuto a conoscere gli elementi essenziali del titolo, inclusa la scadenza. Il Tribunale estense ha recepito integralmente questo orientamento, respingendo la richiesta di rimborso.
La vicenda potrebbe però non chiudersi qui: rimane difatti aperta la possibilità di appello. Le diverse interpretazioni emerse negli anni potrebbero portare a un nuovo intervento delle sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere i contrasti su questioni analoghe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
