Area idonea per l’impianto fotovoltaico Mesola2, ma questo non basta
Per il Tar Emilia-Romagna la qualifica non vale l’autorizzazione
Mesola La qualifica di “area idonea” prevista dalla normativa nazionale per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili non garantisce automaticamente il via libera agli impianti fotovoltaici e non può cancellare il ruolo della Valutazione di impatto ambientale. È il principio alla base di una sentenza del Tar Emilia-Romagna su un progetto per un campo fotovoltaico a Mesola che affronta uno dei nodi giuridici più dibattuti nello sviluppo di tali impianti: il rapporto tra la qualificazione di un’area come idonea e il potere dell’amministrazione di negare l’autorizzazione per ragioni ambientali e paesaggistiche.
Il caso nasce da ricorso della società Opr Sun 31 Srl contro il diniego regionale al progetto fotovoltaico “Mesola 2”, un impianto da 6,29 megawatt previsto in un’area agricola del comune di Mesola. La Regione aveva negato il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo della Via (Valutazione d’impatto ambientale) per l’impianto, localizzato in un’area agricola situata a meno di 500 metri da uno stabilimento industriale. Secondo la società proponente, proprio questa caratteristica avrebbe reso il sito idoneo ex lege ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021, con la conseguenza che i vincoli e le valutazioni paesaggistiche avrebbero dovuto assumere un ruolo secondario rispetto all’obiettivo, perseguito dal legislatore nazionale ed europeo, di accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
I giudici amministrativi hanno però respinto questa impostazione. Nella sentenza affermano che la tesi secondo la quale in un’area considerata idonea verrebbero meno «ogni vincolo o valutazione di carattere ambientale, urbanistico e paesaggistico» non trova fondamento né nella normativa statale né nel diritto dell’Unione europea. Al contrario, il Tar sottolinea che la disciplina della Valutazione di impatto ambientale, di derivazione comunitaria, continua a trovare piena applicazione anche nelle aree che la legge considera favorevoli alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Per il Tar, inoltre, sostenere il contrario significherebbe entrare in conflitto anche con valori costituzionali quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente e con le competenze di pianificazione attribuite a Regioni ed enti locali. Nel merito del progetto Mesola 2, il giudice amministrativo ha ritenuto legittime le valutazioni espresse dalla conferenza dei servizi e recepite dalla Regione. L’impianto era infatti previsto in una zona sottoposta a tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, disciplinata dal Piano territoriale paesistico regionale e dal Piano territoriale di coordinamento provinciale. Secondo l’amministrazione, la realizzazione dell’opera avrebbe compromesso l’inserimento ambientale del corso d’acqua e l’identità storico-paesaggistica dell’area, in un contesto scarsamente antropizzato e caratterizzato da particolari valori naturalistici.
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