Nessun danno erariale per Vittorio Sgarbi: assolto dalla Corte dei conti
La vicenda dei compensi per le conferenze mentre era sottosegretario alla Cultura. Tar e Consiglio di Stato avevano confermato l’incompatibilità con l’incarico
Ferrara Vittorio Sgarbi ottiene l’assoluzione dalla Corte dei conti nel procedimento per presunto danno erariale legato alle attività professionali svolte durante il periodo da sottosegretario alla Cultura. I giudici della sezione giurisdizionale del Lazio hanno respinto la richiesta della Procura contabile che chiedeva la condanna a restituire 200.249 euro, pari agli emolumenti percepiti durante il mandato governativo. Questa fu una delle vicende che, insieme ad altri procedimenti e a evidenti tensioni con l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, portò Sgarbi a rassegnare le dimissioni.
La decisione, resa nota in questi giorni, chiude però solo uno dei fronti della vicenda. La stessa sentenza contabile ricorda infatti che il Tar del Lazio e poi il Consiglio di Stato avevano già confermato la legittimità del provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato una situazione di incompatibilità. Secondo i giudici amministrativi, Sgarbi aveva svolto un’attività professionale culturale «in modo continuativo e sistematico», in violazione della legge che disciplina i conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. Il Consiglio di Stato aveva respinto integralmente l’appello dell’ex sottosegretario, confermando che la norma sulle incompatibilità opera indipendentemente dall’esistenza di un concreto conflitto di interessi. I giudici hanno sostenuto che il divieto punta ad assicurare la «dedizione esclusiva» alla funzione pubblica e che risulta integrato quando un componente del Governo svolge attività professionali nelle materie connesse all’incarico in modo continuativo e non occasionale. Il Consiglio di Stato aveva inoltre affermato che non rilevano né la notorietà professionale del soggetto né l’assenza di vantaggi concretamente ottenuti grazie alla carica pubblica. Secondo la sentenza, l’incompatibilità prevista dalla legge costituisce una situazione oggettiva che prescinde dall’accertamento di un effettivo conflitto di interessi.
La Corte dei conti, invece, si è mossa su un terreno diverso. Pur richiamando le pronunce amministrative, il collegio presieduto da Antonio Ciaramella ha rilevato che il giudizio contabile è autonomo rispetto a quelli amministrativi e richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito erariale: comportamento illecito, danno alle finanze pubbliche e il dolo. Secondo la Corte, la Procura contabile non ha dimostrato che le attività contestate abbiano generato un danno erariale né che Sgarbi abbia agito con la volontà di approfittarne. I giudici osservano inoltre che gran parte delle prestazioni contestate riguardavano la storia dell’arte antica, materia che, secondo la loro ricostruzione, non rientrava nelle specifiche deleghe da sottosegretario, relative a musei, parchi archeologici, arte contemporanea e sicurezza del patrimonio culturale. In un passaggio sembra esserci attrito con le decisioni amministrative: la sentenza afferma infatti che molte delle attività contestate rientravano nell’esercizio della libertà costituzionali di manifestazione del pensiero, dell’attività culturale e del diritto d’autore, che impongono una lettura restrittiva delle cause di incompatibilità. La Corte ha ordinato al ministero della Cultura di pagare a Sgarbi 3.500 euro per le spese legali.
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