Respinto il reclamo Il Casumaro deve rigiocare
Promozione. La Corte d’appello conferma la valenza dell’errore arbitrale Il match con la Vadese Sole Luna andrà ripetuto: ora si attende la nuova data
CASUMARO. Niente da fare, quella partita andrà rigiocata. La Corte sportiva d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal Casumaro contro il provvedimento di ripetizione della gara con la Vadese Sole Luna dello scorso 26 ottobre, vinta sul campo dai rossoblù di mister Vinci, ottenuto dai bolognesi con un ricorso al giudice sportivo per errore tecnico dell’arbitro.
La ripetizione del match era già stata fissata, ma il Casumaro aveva proposto reclamo, chiedendo che la decisone di prima istanza fosse rivista proprio alla luce di quanto prevede e stabilisce l’articolo 17 comma 4 del Codice di giustizia sportiva, in forza del quale l’errore tecnico dell’arbitro non comporta automaticamente la ripetizione della partita, dovendo gli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura l’errore stesso abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Secondo la società ricorrente sarebbe stato impensabile che l’episodio oggetto della discussione, avvenuto a partita pressoché terminata, possa aver pregiudicato il regolare svolgimento della gara stessa, chiede pertanto che la decisione assunta in prima istanza sia revocata e ripristinato il risultato finale conseguito sul campo. La società Casumaro non ha chiesto di essere sentita e non era quindi presente al dibattimento, così come non era presente, benché preventivamente informata, l’altra società interessata al procedimento, la Vadese Sole Luna, la quale non ha presentato controdeduzioni.
La Corte rileva che nel supplemento di rapporto richiestogli dal giudice sportivo regionale, l’arbitro della gara ha riferito che al 40’ del secondo tempo ammoniva il portiere del Casumaro per perdita volontaria di tempo con il pallone in gioco e che poi decideva, erroneamente, di far riprendere la gara con una sua rimessa della palla fuori area, anziché sanzionare il comportamento irregolare dell’estremo difensore del Casumaro con un calcio di punizione indiretto. La Corte sportiva d’appello ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, l’errore, peraltro madornale e di marchiana evidenza, commesso dall’arbitro, abbia in realtà la natura di un fatto non solo astrattamente, ma anche concretamente idoneo a incidere sul regolare svolgimento della gara, poiché ha tolto alla compagine della Vadese Sole Luna la possibilità di usufruire di un calcio di punizione indiretto, ma pur sempre all’interno o comunque al limite dell’area della squadra avversaria. La Corte, perciò, rigetta il reclamo del Casumaro, confermando integralmente la decisione assunta dal giudice sportivo regionale.
Ora non rimane che fissare una nuova data per la ripetizione del match.
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